[1]Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale (articolo 31-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 119, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, puo' essere riconosciuta:

  • a)in esecuzione degli accordi conclusi con le Autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, nonche' delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva 2017/1852/UE, del Consiglio, del 10 ottobre 2017;
  • b)a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
  • c)a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art116 · fonte su Normattiva