[1]Obblighi di adeguata verifica (articolo 8 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)
[2]1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 232 a 235. 2. Un utente di cripto-attivita' e' considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui e' identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
