[1]Obblighi di adeguata verifica (articolo 8 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

[2]1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 232 a 235. 2. Un utente di cripto-attivita' e' considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui e' identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art231 · fonte su Normattiva