[1]Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale (articolo 12 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)
[2]1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 231 a 234, un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione che e' anche un'istituzione finanziaria puo' avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione puo' avvalersi di un'autocertificazione gia' ottenuta per altre finalita' fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 234. 2. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione puo' avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 231 a 234. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
