[1]Requisiti per la validita' delle autocertificazioni (articolo 11 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

[2]1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attivita' o da una persona che esercita il controllo e' valida solo se e' firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attivita' o dalla persona che esercita il controllo, e' datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attivita' o alla persona che esercita il controllo:

  • a)nome e cognome;
  • b)indirizzo di residenza;
  • c)giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
  • d)per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
  • e)data di nascita. 2. Un'autocertificazione presentata da un'entita' utente di cripto-attivita' e' valida solo se e' firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'entita' utente di cripto-attivita', e' datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entita' utente di cripto-attivita':
  • a)denominazione legale;
  • b)indirizzo;
  • c)giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
  • d)per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
  • e)nel caso di un'entita' utente di cripto-attivita' diversa da un'entita' attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entita' utente di cripto-attivita', ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha gia' presentato un'autocertificazione a norma del comma 1, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il controllo dell'entita', se non gia' determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 229, comma 4, lettera u);
  • f)le informazioni sui criteri che l'entita' utente di cripto-attivita' soddisfa per essere considerata un'entita' attiva o un soggetto escluso. 3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione e' valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non e' obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art234 · fonte su Normattiva