Scritture contabili delle imprese di allevamento (articolo 18-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 4 decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) 1. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta. 2. I soggetti indicati nell'articolo 64, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che svolgono attivita' di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dal comma 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
