[1]Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

[2]1. Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'articolo 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'articolo 3. 2. Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art2 · fonte su Normattiva