[1]Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni del presente capo:
- a)le societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa';
- b)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle societa', nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
- c)le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
- d)le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 2. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 26 e 27:
- a)le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
- b)le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto indicato alla lettera a);
- c)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle societa', nonche' i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. 3. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui all'articolo 28, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti. 4. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 24.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
