[1]Accertamento d'ufficio (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo III, capo I. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all'articolo 253 comma 3 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute. 3. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. 4. Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. Si applica l'articolo 253, comma 5.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
