[1]Accertamento induttivo (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

[2]1. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 283, anche nelle seguenti ipotesi:

  • 1)quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 161, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'articolo 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;
  • 2)quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
  • 3)quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'articolo 283, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. 3. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art285 · fonte su Normattiva