[1]Termini di decadenza - Rimborsi (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme in materia di imposta di bollo contenute nella parte IV, titolo I, capi da I a VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. 2. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione della parte IV, titolo I, capi da I a VI, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso. 3. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale. 4. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
