[1]Norme applicabili per la risoluzione delle controversie (articolo 27 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
[2]1. Per la risoluzione, in via amministrativa e in via giudiziaria, delle controversie relative all'applicazione delle imposte e delle sanzioni amministrative previste in materia di imposta sulle assicurazioni di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e per la riscossione coattiva delle dette imposte e sanzioni si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
