[1]Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea (articolo 28-bis legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
[2]1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al presente testo unico.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
