Segreto d'ufficio (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633; articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600) 1. Gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della Guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente testo unico. 2. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. 3. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, dai membri dei consigli comunali, da chi esercita il controllo di legittimita' sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
