[1]Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito (articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
[2]1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici. 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
