[1]Area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro e dell'imposta municipale unica (articolo 36, comma 2, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
[2]1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro, di imposte sui redditi, nonche' ai fini dell'articolo 1, commi da 738 a 771 e da 773 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'articolo 363 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
