Remissione in bonis (articolo 2, commi 1 e 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012, n. 44) 1.La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  • a)abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b)effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • c)versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 36, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, esclusa la compensazione ivi prevista. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
  • a)abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b)presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
  • c)versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 36, comma 1, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, esclusa la compensazione ivi prevista.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art344 · fonte su Normattiva