[1]Disposizioni di coordinamento (articolo 35 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
[2]1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 344, comma 1. 2. Agli effetti del presente capo, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
