[1]Determinazione dell'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

[2]1. L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento e' determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformita' delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art39 · fonte su Normattiva