[1]Valori riportati nel prospetto (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

[2]1. I valori indicati nel prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. 2. La differenza fra l'ammontare complessivo delle attivita' e quello delle passivita' non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art40 · fonte su Normattiva