[1]Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari (articolo 28, commi 3, 4, 6, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e articolo 1, comma 63, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

[2]1. Al fine di potenziare le attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e del presente testo unico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso. 2. Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. 3. Dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 117, commi 1 e 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti. 4. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art74 · fonte su Normattiva