[1]Compensazione dei rimborsi da assistenza (articolo 15 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)
[2]1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
- a)le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nel mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 5. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
- b)in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
