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[1]Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti (articolo 10 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

[2]1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 49, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel presente titolo. 2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 92, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Testo in vigore dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026

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