[1]Rinnovo del concordato (articolo 14 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

[2]1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 93 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 92, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 92, comma 3. 1-bis. ((In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 102, comma 3, i benefici di cui all'articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono cosi' riconosciuti:))

  • a)((l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;))
  • b)((l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;))
  • c)((l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1.)) 1 1-ter. ((In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

1

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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