[1]Reddito d'impresa oggetto di concordato (articolo 16 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 13, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

[2]1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione I, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 75 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:

  • a)plusvalenze realizzate di cui agli articoli 69, 95 e 96 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 del medesimo testo unico, nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 110 del predetto testo unico;
  • b)utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 256, comma 4, del richiamato testo unico, o derivanti da partecipazioni in societa' di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 124 ovvero all'articolo 125 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 70 e 98 del medesimo testo unico;
  • c)maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 104, commi da 10 a 16, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro, nonche' gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. 3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 93 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. 4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' dei soggetti di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nel primo e secondo periodo, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. 5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del lavoro di cui ai commi 1, lettera c), e 2, nonche' la disposizione relativa alle perdite su crediti di cui al comma 2, si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art99 · fonte su Normattiva