[1]Utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari (articolo 1, commi da 682 a 686, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

[2]1. Per le attivita' di analisi del rischio di cui all'articolo 15, comma 3, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 15, comma 1, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessita' e di proporzionalita', limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

  • a)le specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) n. 679/2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
  • b)le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 679/2016;
  • c)le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. 3. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 679/2016, il trattamento di cui al comma 1 e' oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualita' dei dati. 4. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima del 1° gennaio 2020, dal Garante per la protezione dei dati personali, non e' consentito il trattamento dei dati di cui al comma 1, prima della valutazione di impatto di cui al comma 3. 5. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai commi da 1 a 4, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, con il ricorso altresi' a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art16 · fonte su Normattiva