Art. 27
[1](Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
- a)alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
- b)alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
- c)alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d)ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- e)ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- f)ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
[2](estensione dell'art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva