Art. 6 — (L) (Provvedimenti iscrivibili)
[1]Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
- a)i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- b)ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
[2](art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva