Art. 33 — Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati ((di cui agli articoli 24, 27 e 31)). 11 Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
11Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva