Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per totale carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevede l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo per messa alla prova, allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Sebbene il rimettente faccia oggetto di censura sia tale disposizione sia quella di cui all'art. 24 del t.u. casellario giudiziale, la motivazione sulla non manifesta infondatezza è riferita esclusivamente a quest'ultimo.
Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione delle iscrizioni - Iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda - Esclusione dell'eliminazione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, per i condannati che, avendo fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., non abbiano compiuto altri reati - Irragionevole differenziazione di trattamento fra condannati per i medesimi reati - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle altre censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5, comma 2, lett. d ), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, limitatamente all'inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale». Tale norma prevede - come eccezione alla regola dell'eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta - che la possibilità della cancellazione sia esclusa per i provvedimenti con cui siano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La ratio legis si deduce dal divieto di concessione della sospensione condizionale per più di una volta (originario art. 164 cod. pen.) e dalla previsione della revoca dell'ordine di non menzione qualora il condannato commetta successivamente un delitto (art. 175 cod. pen.). Il legislatore, ritenendo necessaria l'iscrizione sine die della condanna, ha stabilito una simmetria fra il trattamento più favorevole derivante dalla concessione dei detti benefici e la conseguenza più sfavorevole del carattere perenne dell'iscrizione, volto ad evitare che il beneficiario ottenga ulteriori vantaggi dalla minore severità della condanna subita, nell'ipotesi di successive condanne. Tuttavia, il rigore del divieto di concessione plurima della sospensione condizionale si è nel tempo attenuato per effetto di interventi della Corte e del legislatore, che hanno ammesso, a determinate condizioni, la reiterabilità del beneficio. E' emersa, infatti, la tendenza ad evitare che una pregressa condanna per un reato di non grave entità si proietti senza limiti sul futuro, con l'esito paradossale che una contravvenzione punita lievemente diventi preclusiva di una specifica valutazione del giudice in relazione ad un reato commesso anche dopo molti anni, quando la prima condanna, con tutti i suoi effetti, si è già estinta per il decorso di un determinato lasso di tempo, senza che il condannato abbia commesso reati della stessa indole. Le nuove discipline riguardanti le pene irrogate con decreto penale o in seguito a patteggiamento, o ancora dal giudice di pace, dimostrano che le condanne a pene lievi per reati di modesta rilevanza sono considerate diversamente, essendo privilegiata la valutazione sulla specificità dei casi concreti, sulla gravità delle trasgressioni e sull'esigenza di non aggravare, con la perpetuità delle preclusioni, gli effetti di comportamenti antigiuridici non gravi e lontani nel tempo. La descritta tendenza è contraddetta dalla norma in esame, che capovolge irragionevolmente i trattamenti riservati, rispettivamente, al condannato destinatario dei menzionati benefici e a quello cui, invece, siano stati negati e genera una stridente diversità di trattamento fra condannati alla pena dell'ammenda per gli stessi reati. Mentre in origine la cautela contro possibili trasgressioni successive, che rendeva retroattivamente immeritevoli dei benefici coloro che ne avessero goduto, prevaleva sul diritto a pretendere che non sia conservata memoria di infrazioni "bagatellari", oggi il bilanciamento fra le due opposte tutele (quella del "diritto all'oblio" di chi si sia reso responsabile in passato di modeste infrazioni e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati, e quella contrapposta di precludere un'indebita reiterazione dei benefici) porta alla prevalenza della prima. In definitiva, l'esclusione di coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell'ammenda, decorsi dieci anni dall'estinzione della pena, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, é costituzionalmente illegittima. Tale preclusione produce un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati, sulla base di una cautela che ormai è divenuta eccessiva e sproporzionata, non tale da bilanciare lo svantaggio della perennità dell'iscrizione, non prevista invece per condannati in ipotesi giudicati più severamente. (Sono assorbite le altre censure di illegittimità prospettate dal rimettente). Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 73/1971.
PROCESSO PENALE - CASELLARIO GIUDIZIALE - ELIMINAZIONE DELLE ISCRIZIONI AL COMPIMENTO DELL'OTTANTESIMO ANNO DI ETÀ DELLA PERSONA CUI SI RIFERISCONO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALL'ETÀ DEGLI IMPUTATI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ - AUSPICIO RIVOLTO AL LEGISLATORE.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona cui si riferiscono. Pur essendo auspicabile che il legislatore riprenda in considerazione la norma denunciata, avente natura amministrativa, per valutarne l'adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, la questione è priva di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo , di una eventuale pronuncia caducatoria, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale. > >- Sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione, di contenuto identico a quella ora impugnata, di cui all'art. 605 cod.proc.pen. del 1930, v. sentenza n. 209/1987.