Art. 111
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I conducenti debbono segnalare tempestivamente la intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra. Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio. Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli e per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti di spositivi. Quando una carreggiata e' suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva