Art. 124
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[1]Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose.
[2]Per limitare la durata della guida continua e giornaliera degli autoveicoli adibiti ai trasporti di persone o di cose, esclusi quelli indicati nell'articolo 4 del regolamento comunitario n. 543 del 25 marzo 1969, si applicano le disposizioni del suddetto regolamento relative ai periodi di guida, ai periodi di riposo e di pausa e ai necessari controlli. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 FEBBRAIO 1987, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MARZO 1987, N. 132 COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 FEBBRAIO 1987, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MARZO 1987, N. 132))
Testo vigente dal 6 aprile 1987 al 1 gennaio 1993 · versione 20 su Normattiva