Art. 124
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[1]((Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose.
[2]Per limitare la durata della guida continua e giornaliera degli autoveicoli adibiti ai trasporti di persone o di cose, esclusi quelli indicati nell'articolo 4 del regolamento comunitario n. 543 del 25 marzo 1969, si applicano le disposizioni del suddetto regolamento relative ai periodi di guida, ai periodi di riposo e di pausa e ai necessari controlli. Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:
- a)di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autoarticolato sia superiore a 50 quintali;
- b)di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico dell'autotreno, dell'autosnodato o dell'autoarticolato sia superiore a 200 quintali. Chiunque viola la disposizione del precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento ad una somma da lire 15.000 a lire 50.000)).
Testo vigente dal 21 marzo 1974 al 6 aprile 1987 · versione 9 su Normattiva