Art. 139Provento delle oblazioni e delle condanne

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Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie e' devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto per intero rispettivamente alle Province od ai Comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, all'educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonche' all'assistenza o alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale. Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma, delle strade statali.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

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