Art. 16 — Segnali manuali degli agenti preposti al traffico
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I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:
- a)braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;
- b)braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;
- c)un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c). Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione. Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia, nonostante l'agente vieti il passaggio la pena e' dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 giugno 1989 · versione 0 su Normattiva