Art. 16 — Segnali manuali degli agenti preposti al traffico
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I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:
- a)braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;
- b)braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;
- c)un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c). Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione. ((Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila)).
Testo vigente dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993 · versione 23 su Normattiva