Art. 30
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I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in:
- a)carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali;
- b)carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali;
- c)carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali. Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 5 marzo 1982 · versione 0 su Normattiva