Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]((Macchine operatrici e carrelli.
[2]Le macchine operatrici semoventi e trainate sono:
- a)le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali e per il ripristino del traffico, nonche' per altre attivita' imprenditoriali;
- b)i mezzi sgombraneve, spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio;
- c)i carrelli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di una impresa industriale. Le macchine di cui al presente articolo devono essere per costruzione insuscettibili di superare la velocita' di 40 chilometri orari, se montate su pneumatici e di 15 chilometri se montate su cingoli. Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacita' di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera a), quando hanno una capacita' di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, punto 2. Alle macchine operatrici che hanno capacita' di trasporto sono altresi' applicabili gli articoli 10 e 121)).
Testo vigente dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993 · versione 16 su Normattiva