Art. 68 — Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe
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La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato. La distribuzione e' effettuata dagli Uffici del pubblico registro automobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 26 febbraio 1968 · versione 0 su Normattiva