Art. 68Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe

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La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato. ((Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'articolo 67, secondo comma)). Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo vigente dal 26 febbraio 1968 al 1 gennaio 1993 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art68 · fonte su Normattiva