Art. 70 — Traino di macchine agricole
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Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siamo provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 13 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva