Art. 70

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((Alle trattrici equipaggiate in posizione anteriore con attrezzature di tipo portato o semiportato e' fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura)). Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siamo provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Testo vigente dal 13 gennaio 1991 al 1 gennaio 1993 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art70 · fonte su Normattiva