Art. 82Requisiti morali per la patente di guida

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Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La patente puo' essere negata dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente. Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 26 aprile 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art82 · fonte su Normattiva