Art. 82
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1959
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - LIMITAZIONI PER SOGGETTI IN LIBERTA' VIGILATA - QUESTIONE SOLLEVATA DA MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA PRIVO DI LEGITTIMAZIONE RISPETTO A DISPOSIZIONI CHE NON RIGUARDANO MISURE DI SICUREZZA, MA PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C.
I poteri-doveri demandati dalla legge al magistrato di sorveglianza attengono esclusivamente alla applicazione, revoca ed esecuzione delle misure di sicurezza. Il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti rientranti in una delle categorie indicate nell'art.82, co.I, C.d.S. non costituiscono certamente "misure di sicurezza", ma provvedimenti alla cui emanazione l'autorita` amministrativa e` tenuta, quando si verifichino i presupposti stabiliti dalla legge. E' pertanto esclusa la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. - (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. sollevata in riferimento all'art.3 Cost.)
Riguarda ancheart. 91 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 2 legge 572/1967
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sollevata dai Pretori di Prato e Cerignola in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e dal Pretore di Misilmeri in riferimento all'art. 35 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara inammis…
ECLI:IT:COST:1983:109 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in…
ECLI:IT:COST:2001:440 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art82 · fonte su Normattiva