Art. 26 — Art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 875
Le Commissioni speciali permanenti istituite a norma dell'art. 13 discutono e trattano le materie di loro competenza, riferendone al presidente del Consiglio, amministrano le aziende, gestioni o servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i compiti che vengono loro assegnati dal presidente del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi del Consiglio. Sono convocate dai rispettivi presidenti secondo necessita' e previa autorizzazione del presidente del Consiglio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti