Art. 26Art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 875

Le Commissioni speciali permanenti istituite a norma dell'art. 13 discutono e trattano le materie di loro competenza, riferendone al presidente del Consiglio, amministrano le aziende, gestioni o servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i compiti che vengono loro assegnati dal presidente del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi del Consiglio. Sono convocate dai rispettivi presidenti secondo necessita' e previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art26 · fonte su Normattiva