Art. 19 — Art. 7, commi quarto e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731
I componenti il Consiglio decadono dalla carica quando perdano i requisiti per la nomina o quando, nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire. La decadenza del vice-presidente, dei presidenti e dei vicepresidenti di Sezione e' dichiarata, su proposta del Prefetto, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col il Ministro per l'interno. La decadenza dei consiglieri e' pronunziata dal Prefetto con deliberazione motivata.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti