Art. 21Art. 7, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875

Il presidente: 1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza; 2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti; 3° propone al Ministro per le corporazioni la istituzione delle Commissioni speciali permanenti di cui all'art. 13, previa deliberazione del Consiglio generale; 4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni e, per la parte tecnica delle materie di rispettiva competenza, dagli altri Ministri interessati.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art21 · fonte su Normattiva