Art. 34
L'accertamento degli usi e delle consuetudini da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, a norma del precedente art. 32, comma secondo, e' effettuato col seguente procedimento: il Consiglio, esperite direttamente le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato alle Associazioni professionali interessate, esistenti o aventi competenza nella Provincia, e che viene affisso nell'albo del Consiglio stesso per un mese; entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio dell'affissione, le Associazioni professionali interessate e chiunque vi abbia interesse fanno pervenire le loro osservazioni; le Sezioni competenti del Consiglio, esaminate le osservazioni pervenute, redigono il progetto della raccolta, che diviene definitivo dopo l'approvazione del Consiglio generale. Gli usi e le consuetudini invalsi nelle fiere o nei mercati della Provincia sono accertati dal Consiglio sentiti gli ufficiali preposti alle fiere e ai mercati e i mediatori che vi intervengono abitualmente. La raccolta cosi' compilata e' depositata nella segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e puo' essere esaminata da chiunque ne abbia interesse. I pesi e le misure, indicati negli usi e nelle consuetudini in forma diversa da quella del sistema metrico decimale, saranno espressi anche nei corrispondenti pesi e misure del predetto sistema.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti