Art. 24
[2]Il Consiglio generale: 1° delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni; 2° delibera sui regolamenti interni; 3° delibera sulla costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e sulla partecipazione ad essi; 4° giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 56; 5° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che vengano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni o da altri Ministeri interessati, ovvero dal presidente o da singoli consiglieri. Il regolamento potra' stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio generale. Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano il Ministro per le corporazioni o altri Ministri interessati di concerto col Ministro per le corporazioni, ovvero lo richieda il Comitato di presidenza o la meta' dei membri del Consiglio stesso.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti