Art. 24

[1](Art. 13, comma terzo, lett. b), della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

[2]Il Consiglio generale: 1° delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni; 2° delibera sui regolamenti interni; 3° delibera sulla costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e sulla partecipazione ad essi; 4° giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 56; 5° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che vengano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni o da altri Ministeri interessati, ovvero dal presidente o da singoli consiglieri. Il regolamento potra' stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio generale. Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano il Ministro per le corporazioni o altri Ministri interessati di concerto col Ministro per le corporazioni, ovvero lo richieda il Comitato di presidenza o la meta' dei membri del Consiglio stesso.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art24 · fonte su Normattiva