Art. 56Art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731

I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 52, approvati dal Comitato di presidenza, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione. Contro le risultanze dei ruoli e' ammesso ricorso al Comitato di presidenza, entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli inscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui ai precedenti articoli, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale. Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, al Comitato di presidenza e, contro la decisione di questo, possono proporre ricorso al Consiglio generale. Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione e' notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale, quando e' ammesso, puo' essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale decidera' sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sara' pronunciata nella sessione successiva. Contro le decisioni del Consiglio generale e contro quelle del Comitato di presidenza, quando abbia competenza per decidere definitivamente, e', in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della provincia. I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art56 · fonte su Normattiva