Art. 66 — Art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 875
Coloro che, per se' o come rappresentanti di enti, societa', ditte o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono puniti con la ammenda da lire 100 a lire 1000.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti