Art. 66Art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 875

Coloro che, per se' o come rappresentanti di enti, societa', ditte o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono puniti con la ammenda da lire 100 a lire 1000.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art66 · fonte su Normattiva